lunedì 14 marzo 2011

“SE I POLIZIOTTI INDAGANO SENZA DIRLO AI PM”, di Luigi Ferrarella

Posted on 9:21 PM by DF

Nell’annacquare l’attuale dipendenza funzionale dal pm delle polizie giudiziarie, gerarchicamente dipendenti dai vertici di sicurezza espressi dal potere esecutivo, l’annunciata riforma della giustizia è davvero «epocale» : nel senso che vuole tornare a un’altra epoca, a prima del codice del 1989, quando le varie polizie indagavano da sole, subivano ipoteche politiche, e riferivano al magistrato quando pareva loro. Da un ventennio, invece, il dettato costituzionale dell’articolo 109 («l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria» ) è tradotto da norme che le impongono di comunicare «senza ritardo» la notizia di reato al pm, titolare sia della direzione delle indagini sia di un autonomo potere di acquisire notizie di reato. Ora la riforma cancella quel direttamente e cambia l’articolo 109: «Giudice e pm dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge» ordinaria, una delle 11 che saranno varate a corredo della riforma. E cosa dirà la legge? Lo si può già immaginare perché sul punto esiste il disegno di legge Alfano sul processo penale presentato dal governo il 6 febbraio 2009, che vieta al pm di prendere diretta cognizione di notizie di reato che riceverebbe solo dalla polizia giudiziaria, la quale salvo casi particolari potrà svolgere indagini per 6 mesi senza riferire al pm. La relazione accompagnatoria al ddl caldeggia questo nuovo assetto pm-polizie perché porrebbe «i presupposti di una maggiore concorrenza e controllo reciproci» : come se le indagini sui reati fossero un «mercato» nel quale incentivare la «concorrenza» tra inquirenti. E, soprattutto, come se gli agenti di polizia giudiziaria, la cui carriera dipende dai vertici nominati dai ministeri dell’Interno, Difesa e Economia, dovessero controllare i pm.
Il condizionamento di tempi e modi delle indagini attraverso il controllo delle notizie di reato e degli inquirenti si salda peraltro alla modifica dell’obbligatorietà dell’azione penale: riforma che, per rimediare alla discrezionalità di fatto dei pm nel selezionare le indagini nel mare di reati previsti dal codice, non procede a una seria e mirata depenalizzazione di condotte sanzionabili diversamente, ma lascia scritti nel codice tutti i reati, per poi però affidare alla relazione del Guardasigilli e a un voto del Parlamento il nuovo potere di dettare ai pm quali reati siano «più» reati degli altri, e dunque da privilegiare.

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